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Il brigantaggio in Italia e come intervenne la Legge Pica

Il fenomeno del brigantaggio risulta essere certamente il primo caso concreto di criminalità al quale il Regno d’Italia dovette far fronte. Di importanza imprescindibile, ai fini della disamina del fenomeno stesso, risulta essere la conoscenza del contesto storico nel quale il brigantaggio ha trovato le sue stesse radici. A tutto ciò si intreccia la reazione e l’intervento di un neo stato, le cui modalità furono segnate da un importante stampo repressivo. In considerazione di ciò la “Legge Pica” viene ad essere quindi la risposta normativa dello Stato italiano.

Il contesto storico

L’Unità d’Italia per una gran fetta della popolazione della penisola portava con sé l’auspicio di un cambiamento di vita, la promessa di un futuro che non fosse scandito dalle povertà e dalle sofferenze che avevano contraddistinto larga parte dei decenni precedenti. All’indomani dell’unificazione però la condizione di tanti abitanti del sud era di profonda miseria e analfabetismo, non venendosi quindi a realizzarsi nessun cambio nella condizione dle popolo stesso. La conseguenza è una: dalla rivoluzione pienamente politica trova terreno fertile un tentativo di rivoluzione sociale. In essa il brigantaggio trova fondamento.

Nel fenomeno confluiscono la rabbia e e la frustrazione di chi soffriva un sentimento di promessa tradita da parte di uno Stato che era nato ma che non donava anche ai suoi cittadini, in particolare a quelli del sud, la nuova vita paventata. Lo stato viene visto allora come un’istituzione che ha fatto del suo stesso concepimento il proprio fallimento. Incapace di portare benessere, di istruire e prendersi cura dei suoi cittadini, non efficace nel sottrarli alla povertà. Il malcontento porta quindi ad atti di protesta e di rivolta, aizza gesti criminali volti a soddisfare le necessità che la Corona non soddisfa o a colpire e ad offendere la stessa neonata istituzione.

L’intervento statale nei confronti del brigantaggio

La reazione dello Stato non sarà, soprattutto all’alba del fenomeno, particolarmente pacata. Il governo concede sostanzialmente carta bianca all’autorità militare, lasciando nelle sue stesse mani la giurisdizione in quasi tutti i territori nei quali spopolava il brigantaggio. Proprio per questo sarà spesso la giustizia militare a punire le violazioni, con sentenze immediatamente esecutive e spesso con verdetto di morte.

Davanti ad una gestione particolarmente repressiva, un’ala del nuovo Parlamento si chiese se fosse bastevole convogliare un determinato potere nelle mani dell’autorità militare oppure se servisse realizzare un preciso intervento normativo. Su quest’ultimi presupposti, sul finire del 1862, fu istituita una commissione parlamentare d’inchiesta. Da esse furono tratte riflessioni volte alla possibile risoluzioni delle problematiche a fondamento del malcontento al quale il brigantaggio era spesso risposta conseguenziale. La relazione finale dei lavori svolti dalla commissione suggeriva infatti interventi da realizzare tramite riforme economiche e una discussa quanto spinosa proposta di redistribuzione della terra.

La Legge Pica quale strumento per contrastare il brigantaggio

Il 15 agosto del 1863 venne pubblicata la legge simbolo del contrasto al fenomeno criminale in quel momento più diffuso nel meridione. L’intervento legislativo prendeva il nome dal suo promotore, il deputato abruzzese Giuseppe Pica e la sua completa denominazione era “Legge per la repressione del brigantaggio e dell’insorgenza nelle province meridionali del Regno d’Italia”. Applicata inizialmente con una prospettiva temporale ristretta, la legge resto ufficialmente in vigore dal 1863 al 1865

La legge sostanzialmente concedeva ancora una volta poteri straordinari alle forze armate, caratterizzandosi per diversi aspetti. Ai Tribunali militari veniva concesso di giudicare rapidamente coloro che erano individuati quali briganti, gli arresti invece risultano essere preventivi con misure di detenzione arbitrarie (senza processo ordinario quindi). La punibilità era poi da ricondurre anche a coloro che potevano affiancare o favorire i possibili briganti, vigendo l’obbligo per tutti i cittadini di denunciare azioni tentate o realizzate di brigantaggio.

Anche l’individuazione dei soggetti da ritenere pericolosi fu assai discussa. Secondo quanto previsto infatti l’insieme di 3 contadini, “armati” di strumenti astrattamente pericolosi ma utili al lavoro (quali anche forconi o zappe), poteva rappresentarsi quale scenario capace di permettere un intervento d parte delle autorità militare. Tale circostanza portò a repressioni e abusi che caratterizzano soprattutto gli ultimi due secoli dell’800 tutto il sud Italia. Proprio in virtù di ciò la Legge Pica fu vista in modo ambivalente, portando da una parte una repressione del fenomeno del brigantaggio e dall’altra una gestione autoritaria e violenta nel Mezzogiorno.